Acconto IVA. Fissate le modalità di trasferimento degli incassi
Con il provvedimento, prot. n. 2023/429954 del 19 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità e le tempistiche nel rispetto delle quali gli istituti di credito convenzionati, gli uffici postali e i prestatori di servizi di pagamento non bancari, devono provvedere a riversare all’Erario l’acconto IVA incassato ossia a loro versato dai soggetti tenuti al pagamento entro il prossimo 27 dicembre.
Nel complesso l’adempimento riguarda gli istituti di credito convenzionati, gli uffici postali e gli agenti della riscossione, cioè gli intermediari scelti, mediante delega, dai contribuenti tenuti al pagamento dell’acconto.
Gli intermediari come sopra individuati, riversano entro le ore 14,50 del 29 dicembre 2023, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi o 5 giorni lavorativi.
È data facoltà ai predetti intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 29 dicembre 2023.
Nell’ipotesi in cui gli intermediari trasferiscano alla tesoreria l’intero importo percepito nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre mediante un unico bonifico cumulativo, anche la relativa rendicontazione all’Amministrazione finanziaria diventa unica e rispetta la stessa scadenza del riversamento, cioè il 29 dicembre.
Il provvedimento, infine, precisa che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il 29 dicembre 2023 sono escluse dalle dettate disposizioni, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.