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Acconto IVA con un occhio alla variazione del regime di liquidazione

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Entro il 27 dicembre dovrà essere versato l’acconto IVA 2023, ex art. 6 Legge n. 405/1990: è possibile effettuare il pagamento anche in ravvedimento operoso, sia per sanare i carenti versamenti, sia per regolarizzare gli omessi versamenti.

Versamento acconto IVA 2023
Termine di versamento 27 dicembre
Metodi di calcolo ammessi storico, previsionale e analitico
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storico 

88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

L’88% è calcolato sul debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari, ex art. 7 D.P.R. n. 542/1999, dalla dichiarazione annuale IVA;
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

 

 

 

 

 

 

Previsionale 

L’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Il dato previsionale va considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Analitico  Il calcolo è effettuato sulla base delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.

In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle seguenti operazioni:

  • annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
  • annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

 

Passaggio da liquidazione mensile a trimestrale  Occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente.
Passaggio da liquidazione trimestrale a mensile  L’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.
 

Contabilità separata

Determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, effettuando distinte liquidazioni dell’imposta.  Da qui, l’acconto IVA deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.
 

Versamento

F24 con il codice tributo: “6013”, se trattasi di contribuente mensile; “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.
 

Risvolti in LIPE

L’acconto versato dovrà essere indicato nel rigo VP13 delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche interessate. L’importo sarà da sottrarre a quello indicato al rigo VP14 (“IVA da versare o a credito”).

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