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Acconto IMU tra agevolazioni e abbattimenti della base imponibile

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In vista della scadenza del 17 giugno per il pagamento dell’acconto IMU 2024 entrano in gioco le agevolazioni previste a regime in favore dei contribuenti tenuti al pagamento del tributo in favore del Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile posseduto.

Principali casi di esenzione dal pagamento dell’IMU/Agevolazioni IMU
 

 

 

 

Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

Esenzione, le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  • esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • su di esse persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Fabbricati di interesse storico o artistico

 

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

 

Base imponibile ridotta del 50%.
Abitazioni concesse in comodato

 

Riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Abitazioni locate a canone concordato

 

Riduzione imposta del 25%, imposta calcolata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione.
Immobili occupati abusivamente Esenzione con presentazione denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (articolo 614, secondo comma, codice penale) o di invasione di terreni o edifici (articolo 633, codice penale) ovvero per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
 

Fabbricati inagibili per eventi sismici

 

Esenzione fabbricati interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e quelli ubicati nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardi e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
Fabbricati merce invenduti e non locati Esenzione totale.
Pensionati residenti all’estero  Riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Agevolazioni IMU abitazione principale (più assimilazioni comma 741 , art. 1, Legge n. 160/2019)
Tipologia di immobile Agevolazione
Abitazione principale non di lusso Esenzione IMU
 

Abitazione principale di lusso

L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Inoltre è riconosciuta una detrazione di 200 euro.
L’agevolazione opera anche per le pertinenze, C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

In alcuni casi queste agevolazioni possono essere tra loro cumulate. Ad esempio via libera al cumulo delle agevolazioni per i fabbricati di interesse storico o artistico dichiarati inagibili o inabitabili. In tale caso le agevolazioni individuate in tabella per le due casistiche possono essere cumulate (la base imponibile IMU si abbatte complessivamente del 75%).

Stessa cosa dicasi per le abitazioni date in comodato (vedi tabella) rispetto alle quali è possibile sfruttare anche l’abbattimento previsto per le case di interesse storico o artistico. Ancora, sì al cumulo con lo sconto del 20% che i Comuni possono prevedere in ipotesi di autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale (vedi art. 118-ter  del D.L. n. 34/2020). Abbattimento rispetto al quale è ammesso il cumulo con le altre agevolazioni IMU.

Così ad esempio, per un fabbricato concesso in comodato gratuito al figlio lo sconto per addebito diretto e l’agevolazione per le case in comodato possono essere cumulati.

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