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Acconto imposta sulle assicurazioni: no al versamento se non si riscuote alcun premio

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L’impresa assicurativa può essere esonerata dal versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2025 solo qualora la stessa effettivamente cessi l’attività nel corso dell’anno 2025 e, altresì, nel medesimo anno non riscuota alcun premio assicurativo. A tale tipo di imposta non è applicabile un metodo previsionale di calcolo degli acconti.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 84/2025.

La branch istante (sede secondaria in Italia della “Casa Madre” con sede legale in uno Stato membro) è un’impresa di assicurazione ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento in determinati rami. La Casa Madre, per ragioni strategiche ed economiche, ha deciso di procedere alla chiusura della branch, con effetto dal 30 giugno 2025.

La branch ha precisato che “non eserciterà alcuna attività assicurativa in Italia con riferimento all’anno 2025” e che tale volontà è già stata oggetto di espressa comunicazione sia all’autorità di vigilanza tedesca che a quella italiana (IVASS).

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate conferma circa l’assenza dell’obbligo di versare l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni dovuto secondo le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1-bis, della Legge n. 1216/1961, per l’anno 2025, in considerazione del fatto che non svolgerà più alcun business assicurativo in Italia a partire dal 1° gennaio 2025.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, come da risposte ad interpello pubblicate del 13 novembre 2020, n. 548, del 3 marzo 2021, n. 140 e del 16 marzo 2021, n. 181 (vedi anche ris. 84/E 2008, sulla non applicabilità del metodo previsionale), affinché da parte di una società assicurativa non sia dovuto il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, occorre il verificarsi di una duplice condizione nell’anno di riferimento per detto acconto, ai sensi del citato art. 9, comma 1-bis:

  • la cessazione dell’attività assicurativa e
  • la conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo.

Ciò posto, secondo quanto rappresentato dall’Istante e alla luce dei chiarimenti di prassi sopra riportati, l’acconto per l’anno 2025 non sarà dovuto solo qualora la branch istante cessi l’attività assicurativa nel corso dell’anno 2025 e, altresì, nel medesimo anno 2025 non riscuota alcun premio assicurativo.

Di contro, nell’ipotesi in cui la branch, pur cessando l’attività assicurativa nel corso dell’anno 2025 (che l’Istante asserisce verificarsi in data 30 giugno 2025), avesse in previsione di riscuotere premi assicurativi durante il medesimo anno 2025, (anche derivanti da contratti già in essere nel 2024, a prescindere dal loro mancato rinnovo e dalla mancata stipula di nuovi contratti per l’anno 2025), circostanza non chiarita dall’Istante, la stessa branch avrebbe dovuto provvedere, entro il 16 novembre 2024, al versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2025, come previsto dal citato art. 9, comma 1-bis, della Legge n. 1216/1961.

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