Acconti 2024, proroga a 360°
La proroga del versamento degli acconti 2024 coinvolge tutte le persone fisiche, titolari di partita Iva, con compensi inferiori a 170.000 euro. Per gli imprenditori agricoli a tassazione fondiaria deve essere tenuto conto del volume d’affari Iva.
Vista l’urgenza di aggiornare i software per la rielaborazione degli acconti delle imposte relative alla seconda rata del 2024, in scadenza il prossimo 2 dicembre (il 30/11 cade di sabato), l’associazione dei produttori di software (Assosoftware) ha emesso, nella giornata di ieri (29/11/2024) un comunicato stampa fornendo alcune indicazioni ai propri associati e ai loro clienti sulle modalità di calcolo, anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale (Cpb).
Preliminarmente, si ricorda che l’art. 7-quater del D.L. n. 155/2024, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato recentemente dal Senato, rinvia al 16/01/2025 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, come anticipato dal ministero dell’economia e delle finanze (Mef) con il comunicato n. 136 del 27/11/2024.
La disposizione ricalca quella contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 145/2023, per cui, nel delineare l’ambito applicativo della proroga, si ritiene di poter fare riferimento ai chiarimenti di fonte ufficiale resi a suo tempo (tra le altre, Agenzia delle entrate Circ. 31/E/2023).
Il differimento, come ribadito nel comunicato stampa, è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita Iva che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, come indicati nel modello REDDITI PF 2024 e, quindi, deve trattarsi di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
L’associazione evidenzia che in presenza di imprenditori agricoli che determinano il reddito su base fondiaria, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), dichiarando il reddito agrario, al fine di valutare la soglia, gli stessi devono tenere conto, in luogo dei ricavi e/o compensi, del volume d’affari dichiarato ai fini Iva; per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro deve intendersi riferito al volume d’affari, risultante dal rigo VE50 del modello IVA 2024.
Dal beneficio della proroga in commento sono escluse le persone fisiche titolari di partita Iva che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro, le persone fisiche non titolari di partita Iva, compresi i soci di società e associazioni trasparenti, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, sempre che non siano titolari di una propria partita Iva (Agenzia delle entrate, Circ. n. 31/E/2023, § 1.2) e i soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali.
Le disposizioni consentono, quindi, di eseguire il versamento della seconda rata di acconto, ordinariamente in scadenza il 2 dicembre prossimo (stante il fatto che il 30/11 cade di sabato) entro il prossimo 16 gennaio, anche attraverso un versamento rateale formato da cinque rate mensili di pari importo scadenti il 16 di ogni mese, a partire da gennaio 2025; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (pari allo 0,33% mensile), ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 e del comma 1 dell’art. 5 del D.M. 21/05/2009.
Sono oggetto della proroga, inoltre, tutte le imposte sui redditi, le imposte sostitutive e la cedolare secca ma, come indicato anche nel comunicato del Mef, restano esclusi dalla proroga i contributi previdenziali anche dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, di cui alla Legge 335/1995, e dagli artigiani e commercianti, nonché i premi assicurativi Inail.
Infine, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb), sempre se ne ricorrono le condizioni, con particolare riferimento alla soglia dei ricavi o compensi, possono beneficiare della proroga del versamento del secondo acconto anche con riferimento alla imposta sostitutiva dovuta, quale maggiorazione degli acconti ordinari, in presenza di acconti determinati utilizzando il metodo storico (imposta relativa al periodo precedente).