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Accise, termine biennale per l’istanza di rimborso

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In materia di imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504/1995), il rimborso o la corrispondente detrazione dell’accisa indebitamente pagata dev’essere chiesto a pena di decadenza entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale.

Di conseguenza, in caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d’imposta relativo all’anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 15 novembre 2019, n. 20427 , depositata lo scorso 28 settembre (in tal senso si segnalano anche Cass. 1° febbraio 2019, n. 3051 e 17 aprile 2013, n. 9283 ).

I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato che, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del citato D.Lgs. n. 504/1995, il pagamento dell’accisa dev’essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell’accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato in più rate (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3100 ).

Pertanto dev’essere ribadito il principio – recentemente esposto da Cass. 18 giugno 2019, n. 16261 – per cui in tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale, costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 per il rimborso dell’eventuale credito d’imposta dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione.

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