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Accertamento valido anche se manca la prova “certa”

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Sia ai fini della tassazione diretta, sia per quanto attiene all’Iva, la legge prevede che l’accertamento possa essere fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”: il principio è stato affermato più volte dalla Corte di Cassazione sulla base dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972.

Ne deriva che la Commissione tributaria – investita della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo – è tenuta a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e seguenti e 2697, comma 2, del codice civile (in tal senso si richiama l’ordinanza della Cassazione 7 giugno 2017, n. 14237).

Le considerazioni che precedono sono state ora ribadite dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 14 giugno 2018, n. 20295, depositata lo scorso 31 luglio.

Si ricorda infine che secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quanto disposto dagli articoli 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 5455 del D.P.R. n. 633/1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole.

Di conseguenza, potrà anch’esso basarsi senza limiti sul metodo induttivo e il relativo avviso potrà essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 5977/2007, 2761/2009, 25335/2010, 27323/2014, 25989/2014 e 21984/2015).

Nell’ambito dello stesso filone giurisprudenziale è stato chiarito altresì che:

  1. l’utilizzo dell’accertamento parziale è nella disponibilità degli Uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (Cass. n. 23729/2013 e n. 20496/2013);
  2. ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell’ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43, può procedere con l’accertamento parziale, che non è dunque circoscritto all’accertamento del reddito d’impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all’art. 6 del Tuir (nel medesimo senso si segnala la sentenza 15 giugno 2018, n. 15826).

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