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Accertamento Superbollo. Pagamenti in F24

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Nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio è stato pubblicato il decreto MEF 13 febbraio 2025 avente ad oggetto “estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate”.

Il decreto si compone di un solo articolo, nel quale viene previsto che per il pagamento della tassa automobilistica erariale, nonchè dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, si applicano le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, previste all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definiti i termini e le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni in parola. In attesa di conferme ufficiali, sembrerebbe essere ammessa la chance di compensazione, prima esclusa. 

Si ricorda che, ad oggi, il versamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”.

È esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione n. 101 del 20 ottobre 2011):

  • 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
  • 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione
  • 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.

Di seguito, invece, sono riportati i codici da utilizzare per versare tributo sanzioni e interessi, a seguito di atto di accertamento (risoluzione n. 26 del 12 marzo 2014):

  • A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
  • A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione
  • A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.

Per il “superbollo” 2012, e successivi anni, il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). L’importo da versare è pari a 20 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 185 Kw.

Il “superbollo” è ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Tenuti al versamento sono coloro che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

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