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Accertamento induttivo precluso se è minimo lo scostamento con i ricavi dichiarati

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L’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo in presenza di un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una “grave incongruenza”: in tal senso si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8854/2019 . A tale conclusione è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 30 aprile 2019, n. 23357 , depositata lo scorso 19 settembre.

Si ricorda che:

  1. con l’ordinanza 29 ottobre 2013, n. 24364 , i giudici di legittimità confermarono la possibilità per il Fisco di procedere ad accertamento induttivo basandosi sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore. In quest’ultimo caso, l’Amministrazione fiscale non è tenuta a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Corte di Cassazione, 27 luglio 2011, n. 16430 );
  2. per la Suprema Corte la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore rappresenti una “grave incongruenza” (ai sensi dell’art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427) è implicitamente confermata dall’art. 10, comma 1, della Legge 8 maggio 1998, n. 146. In tal senso si richiama Cass. 22 febbraio 2019, n. 5327 , secondo cui lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore deve testimoniare una grave incongruenza, espressamente prevista dall’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993. L’art. 10 della legge n. 146/1998 non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento solo in quanto già previsto dalla norma precedente, rispetto alla quale opera un rinvio recettizio.

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