Skip to main content

Accertamento e ravvedimento operoso del quadro RW

|

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/E/2013 ha chiarito che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria. Per questo motivo, quindi, è possibile provvedere alla regolarizzazione mediante lo strumento del ravvedimento operoso. Tuttavia, la mancata compilazione del quadro RW ha un duplice risvolto sanzionatorio, che di seguito andiamo ad analizzare.

In tema di monitoraggio fiscale, la norma di riferimento per la prescrizione dell’accertamento è costituita dall’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. Il comma 1 stabilisce che l’atto di contestazione di cui all’art. 16, ovvero l’atto di irrogazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Tradizionalmente, pertanto, il quadro RW si è sempre caratterizzato per un periodo di accertabilità più lungo di un anno rispetto a quello previsto in materia di dichiarazione dei redditi.

Sul punto, tuttavia, si segnala che la Legge di stabilità per il 2016, ha allungato i periodi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Il comma 132 dell’art. 1 della medesima Legge ha stabilito che le nuove disposizioni avrebbero trovato applicazione agli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. In sostanza, a partire dal modello Redditi 2017, i termini di prescrizione del quadro RW e dei redditi risultano allineati.

La previsione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, inoltre, va valutata anche in relazione agli investimenti detenuti nei c.d. paradisi fiscali. L’art. 12, comma 2-ter, del D.L. n. 78/2009, stabilisce, infatti, che per le sanzioni relative al monitoraggio fiscale, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria “paradisiaci”, i termini di cui all’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.

Detta norma stabilisce in particolare che:

  • gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio, ai soli fini fiscali, si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione;
  • in questo caso, le sanzioni ordinariamente previste per le violazioni dichiarative, ossia l’infedele e l’omessa dichiarazione, sono raddoppiate.

Ad esempio, le sanzioni per infedele dichiarazione, previste nella misura dal 90 al 180%, oltre all’aumento di un terzo, subiranno il raddoppio. Quindi, 90% * 4/3 * 2 = 240%.

La risoluzione n. 82/E/2020 ha però chiarito come il raddoppio della sanzione non opera in relazione alle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, il ravvedimento operoso è diventato “extra large”, potendosi ad oggi, ravvedere senza limiti di tempo qualsiasi dichiarazione passata, purché sia stata al tempo presentata.

L’ulteriore tassello da considerare per completare il quadro riguarda le sanzioni applicabili, disciplinate dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990, modificato ad opera della Legge 6 agosto 2013, n. 97.

La norma prevede che la violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’art. 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.

La sanzione è raddoppiata in relazione alla violazione relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001; questa violazione è, infatti, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.

SANZIONI QUADRO RW
Investimenti in Paesi a fiscalità ordinaria Investimenti paradisiaci
Ante Legge n. 97/2013 Post Legge n. 97/2013 Ante Legge n. 97/2013 Post Legge n. 97/2013
Dal 10 al 50 % degli importi non dichiarati Dal 3 al 15 % degli importi non dichiarati Dal 10 al 50 % degli importi non dichiarati Dal 6 al 30 % degli importi non dichiarati

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close