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Accertamento con adesione irrilevante sulla procedura di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo

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Per la Commissione Ue l’esenzione fiscale prevista dall’art. 4 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (prorogata dall’art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modifiche dalla Legge 27 dicembre 2003, n. 27 ), costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 107 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea; di conseguenza, l’Italia è obbligata ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegalmente concessi (decisione 20 ottobre 2004, n. 2005/315/CE).

Al riguardo, con l’ordinanza 29 aprile 2019, n. 15214, depositata lo scorso 4 giugno, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha sottolineato quanto segue:

  1. la decisione della Commissione Ue costituisce atto normativo vincolante in tutti i suoi elementi ed obbliga lo Stato destinatario al recupero dell’aiuto di Stato, indipendentemente dal fatto che esso sia stato concesso come sovvenzione economica diretta oppure sotto forma di agevolazione fiscale;
  2. il Regolamento (CE) n. 659/1999, all’art. 14 (rubricato “Aiuti di Stato”) impone allo Stato interessato di effettuare il recupero senza indugio “secondo le procedure previste dalle leggi dello Stato membro a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione”;
  3. di conseguenza, la procedura di accertamento con adesione ex art. 2 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non influisce in alcun modo sulla procedura di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo, che non è attività di accertamento fiscale ma attività imposta dal diritto comunitario allo Stato membro;
  4. anche qualora, ipoteticamente, si dovesse ritenere che il divieto di modificazione o integrazione dell’atto di accertamento con adesione, è norma ostativa all’attivazione della procedura di recupero degli aiuti di Stato imposta dal diritto comunitario, “essa dovrebbe essere disapplicata in ragione del principio della prevalenza del diritto europeo sulle norme interne, principio affermato dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e costituzionale” (a tal fine si segnalano ad esempio Corte di giustizia Ue 9 marzo 1978, n. 106/77 e Corte costituzionale n. 170/1984).

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