Accertamento con adesione, invito al contraddittorio obbligatorio per gli avvisi emessi dal 1° luglio 2020
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L’art. 4-octies, comma 1 , lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto – attraverso il nuovo art. 5-ter nel D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione. Pertanto, in determinate ipotesi l’Amministrazione fiscale è tenuta a notificare al contribuente, prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, un invito al contraddittorio, ai fini dell’avvio del procedimento di accertamento con adesione. Al riguardo, con la Circolare 22 giugno 2020, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- le nuove regole si applicano agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2020;
- è demandata al contribuente la possibilità di scegliere se partecipare o meno al procedimento (l’obbligo, infatti, riguarda solo l’Ufficio). Di conseguenza non è prevista alcuna sanzione in capo al contribuente in caso di mancata risposta all’invito dell’ufficio. In tale situazione, peraltro:
a. si determina l’impossibilità di avvalersi dell’accertamento con adesione dopo la notifica dell’atto impositivo preceduto dall’invito;
b. l’Ufficio potrà notificare l’avviso di accertamento sulla base delle informazioni di cui dispone; - l’Ufficio è tenuto a valutare “compiutamente” gli elementi forniti dal contribuente e “le ragioni emerse durante il contraddittorio”; l’avviso di accertamento, quindi, dovrà essere “specificamente motivato tenendo conto anche dei chiarimenti forniti e dei documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio”. Sotto questo profilo, la circolare parla di obbligo di motivazione “rafforzata” dell’avviso di accertamento successivo alla mancata adesione;
- l’obbligo di attivare il contraddittorio non si applica qualora gli organi di controllo abbiano rilasciato al contribuente copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (in questi casi opera comunque l’art. 12, comma 7 , dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212).
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