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Accertamento con adesione con rate differenziate e compensazione limitata

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L’entrata in vigore delle novità in materia di accertamento con adesione, da coordinare con le disposizioni in materia di contraddittorio preventivo, si applicano agli atti emessi dal 30 aprile. Intendendosi per tali quegli atti firmati e protocollati a partire da tale data.

Sono comunque esclusi dal contraddittorio preventivo gli atti individuati dal decreto MEF del 24 aprile 2024 . Gli atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti sembrerebbero fuori dal nuovo contraddittorio generalizzato.

Proprio rispetto a tali atti, il nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 218/1997, così come modificato dal D.Lgs. n. 13/2024 , estende la procedura di adesione anche agli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati, atti di recupero così come reinterpretati dal comma 2, lett. b), art. 1 dello stesso decreto delegato da ultimo citato che ha inserito il nuovo art. 38-bis al D.P.R. n. 600/73.

Infatti, ora si fa riferimento a tali atti non solo per i crediti inesistenti ma anche per quelli non spettanti. Inoltre il decreto di riforma delle sanzioni tributarie in ambito penale e amministrativo, ha rivisto i profili sanzionatori legati ai crediti inesistenti e a quelli non spettanti.

Ad ogni modo, la procedura di accertamento con adesione ora si estende anche agli atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati.

Così il nuovo comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 218/1997.

L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.

Definito l’accordo, il versamento del quantum dovuto post accertamento con adesione va pagato:

  • in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
  • in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Inoltre, entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza di pagamento.

Detto ciò però la chance di rateazione prevista dal D.Lgs. n. 218/1997, non opera, ex art. 8, comma 2-bis ,  laddove l’adesione riguardi atti di recupero dei crediti d’imposta, infatti, viene disposto che:

“Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Dunque per tale tipo di atti non è ammessa né la rateazione né la compensazione.

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