Accertamenti Agenzia delle Entrate. Quale termine di decadenza per i modelli Redditi e IVA 2018?
La notifica degli atti di accertamento relativi al periodo d’imposta 2017, modello Redditi, IRAP e IVA 2018, deve avvenire entro il 31 dicembre 2023 che cadendo di domenica, seguita da ulteriore festività, slitterà al 2 gennaio. Questo secondo la norma a regime di cui agli art. 43 e 57 rispettivamente del D.P.R. n. 600/73 e del D.P.R. n. 633/72.
Detto ciò, tale scadenza però deve tenere conto della proroga di 84 giorni fissata in periodo di pandemia dal D.L. n. 18/2020 .
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
I citati termini così come novellati dalla Legge n. 208/2015, Legge di stabilità 2016, operano con effetti dal periodo d’imposta 2016. Per i periodi d’imposta precedenti i termini di notifica sono rispettivamente fissati al 4° anno e al 5° anno successivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Termine notifica accertamento (Redditi, IVA, IRAP) | |
Anno di imposta | Termine di notifica |
2015 | 28/02/2022 |
2016 | 25/03/2023 |
2017 | 25/03/2024 |
2018 | 25/03/2025 |
Omessa dichiarazione (Unico/Redditi, Iva, IRAP) | |
2014 | 28/02/2022 |
2015 | 25/03/2022 |
2016 | 25/03/2025 |
2017 | 25/03/2026 |
2018 | 25/03/2027 |
L’art. 67 del D.L. n. 18/2020 , decreto “Cura Italia”, ha disposto la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (…).
Nei fatti si tratta di una proroga di 84 giorni.