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Accantonamenti indeducibili anche per i soggetti Oic cui si applicano le regole di derivazione rafforzata

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Anche per i soggetti Oic nei confronti dei quali si applicano le nuove regole di derivazione rafforzata, opera il principio della indeducibilità degli accantonamenti, già previsto per i soggetti Ias/Ifrs: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 9 gennaio 2019, n. 1 .

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. l’art. 13-bis, comma 2, lettera a), n. 1), del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha esteso ai cosiddetti “soggetti nuovi Oic” il principio di “derivazione rafforzata”, già previsto per le imprese che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi internazionali Ias/Ifrs;
  2. ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Tuir, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità al codice civile, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili;
  3. il successivo comma 1-bis del medesimo art. 83 del Tuir estende “in quanto compatibili” ai nuovi Oic le disposizioni che limitano la derivazione rafforzata per i soggetti Ias/Ifrs; a tal fine si applicano il D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (Regolamento Ias), il D.M. 8 giugno 2011 (Decreto Ias 2011), come modificato dal D.M. 3 agosto 2017 (Decreto Oic/Ifrs 2017) e il D.M. 10 gennaio 2018 (Decreto Oic/Ifrs 2018);
  4. l’art. 2 del D.M. 3 agosto 2017, ha individuato le norme dei decreti sopra richiamati applicabili ai “soggetti nuovi Oic”;
  5. la relazione illustrativa al richiamato D.M. 3 agosto 2017 precisa che è stata estesa anche ai “soggetti nuovi Oic” la deroga all’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, fanno riferimento prevalentemente:
    a. alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1);
    b. alle risultanze negoziali e all’acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2);
    c. a qualsiasi altra norma fiscale che fa riferimento “a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma”.

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