Tassati i rimborsi al dipendente in smart working
Concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate – sulla base di un criterio forfetario, non supportato da parametri oggettivi – dal datore di lavoro ai propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in smart working: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 11 maggio 2021, n. 328.
Alla conclusione opposta si dovrebbe giungere nel caso in cui sia stato adottato un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (ad esempio energia elettrica, connessione internet, ecc.) la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e che sono stati sostenuti dal dipendente. Tuttavia, con la Risposta 30 aprile 2021, n. 314, erano stati forniti chiarimenti in relazione ad una fattispecie nella quale era riconosciuto un rimborso spese forfettario di 0,50 euro per ogni giorno di lavoro in smart working, per permettere al lavoratore di far fronte alle spese che deve sostenere per ragioni lavorative quando opera presso la propria abitazione.
Al riguardo, si faceva presente che il lavoratore ha sostenuto costi per l’energia elettrica necessaria per l’utilizzo di un computer e di una lampada, i servizi igienici (acqua e materiale di consumo) e il riscaldamento. In tal caso – aveva precisato l’Agenzia delle Entrate – la quota di costi rimborsati al dipendente si può considerare riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro; di conseguenza, le somme erogate a tale scopo dal datore di lavoro non sono imponibili ai fini Irpef.
Sull’argomento si ricorda inoltre che:
- con la Circolare 23 dicembre 1997, n. 326, fu precisato che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.;
- con la Risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E, l’Agenzia chiarì che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non devono essere tassate, in quanto sono state sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro (e quindi per poter lavorare).