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Contributi a fondo perduto: 372mila Euro mandati di pagamento

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“Hanno superato il valore di 4 miliardi di euro i contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni erogati dall’Agenzia delle Entrate a imprese e professionisti colpiti dalle conseguenze economiche dell’epidemia da Covid-19”: lo ha reso noto la stessa Agenzia delle Entrate attraverso un comunicato stampa .

Nel documento è stato annunciato che sabato sono partiti ulteriori 372mila mandati di pagamento che, aggiungendosi a quelli eseguiti a partire dall’8 aprile 2021 e ai crediti di imposta riconosciuti, portano a 1 milione e 400mila i beneficiari del contributo a fondo perduto.

Le somme complessivamente erogate sono pari a 4.067.905.221 euro, di cui 3.945.709.195 con accredito diretto sul conto corrente dei beneficiari, mentre 122.196.026 euro sono stati richiesti dai contribuenti sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Si ricorda al riguardo che:

  • è possibile presentare la domanda fino al prossimo 28 maggio, mediante il desktop telematico o trasmettendo on-line, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia; è possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;
  • è possibile anche l’invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

Inoltre, con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021 è stato istituito il codice tributo 6941 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo.

Per quanto attiene all’ambito applicativo della misura, la norma precisa quanto segue:

  1. sono ammessi alla misura in esame i titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che: – svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, oppure – producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir;
  2. il contributo non spetta invece:
    – ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
    – ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo la medesima data;
    – agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
    – agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  3. al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;
  4. il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.

027_Com. st. Sostegni erogati 24.04.2021

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