Rimborso dell’Iva nelle vendite a distanza intracomunitarie
Con la Risposta all’istanza di interpello 16 aprile 2021, n. 255 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di richiesta di rimborso dell’Iva nelle vendite a distanza intracomunitarie. In particolare, è stato precisato che nel caso in cui l’imposta dovuta nello Stato estero sia stata per errore versata in Italia, l’istanza di rimborso potrà essere presentata a prescindere dall’avvenuta notifica di un atto di recupero da parte dell’autorità straniera.
Nella situazione descritta è applicabile l’art. 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Pertanto è possibile chiedere il rimborso dell’Iva non dovuta in Italia considerando quale dies a quo dal quale far decorrere il termine biennale previsto dal richiamato art. 30-ter, comma 1 , del decreto Iva, il momento in cui l’imposta è stata assolta in Italia. A tal fine occorre peraltro dimostrare che l’Iva doveva essere versata nel Paese membro di destinazione.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che qualora le autorità fiscali dello Stato estero non abbiano ancora proceduto all’accertamento per l’omesso versamento del tributo, il contribuente non può:
- presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, né procedere al rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto le norme si riferiscono al recupero di imposte dirette;
- presentare una dichiarazione integrativa ex art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998.
Al riguardo, l’Agenzia rileva come nel caso in esame l’imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate risulti conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, essendo decorso l’anno, non è consentita l’emissione di note di variazione ex art. 26 comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.