Pubblicata la guida dell’AdE per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la guida online “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”. Al riguardo si precisa quanto segue:
- ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, sulle fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo è obbligatorio riportare un’apposita annotazione di assolvimento del tributo;
- a tal fine, occorre valorizzare “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica;
- l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche dev’essere versato periodicamente dal contribuente tramite F24;
- ai sensi dell’art. 12-novies del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), successivamente modificato dal D.M. 4 dicembre 2020 , l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo che emerge dalle fatture elettroniche emesse, integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta;
- i soggetti Iva possono di conseguenza confermare l’integrazione effettuata dall’Agenzia oppure eliminare la fattura dall’integrazione, fornendo le relative motivazioni in caso di controllo da parte del Fisco;
- a tal fine, con il Provvedimento direttoriale 4 febbraio 2021 , l’Agenzia delle Entrate ha dettato:
a. le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni, da parte della stessa Amministrazione fiscale, delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali si rende dovuto il versamento dell’imposta di bollo;
b. le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore (o dell’intermediario delegato) e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.
Con riferimento all’imposta dovuta per il primo trimestre 2021, si ricorda che ove l’esito del controllo automatizzato non risultasse corretto, è possibile effettuare le necessarie rettifiche fino al 30 aprile 2021, mentre il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2021.
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