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Interpello AdE: tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti

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Con Risposta ad Interpello 09 aprile 2021, n. 236, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tenuta e alla conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti.
In particolare l’Agenzia ha evidenziato che qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico, ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta (da parte degli organi di controllo) in sede di accessoispezione verifica. Entro lo stesso periodo vanno posti in conservazione, nel rispetto delle norme relative alla conservazione digitale, di cui al D.M. 17 giugno 2014, qualora il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.

Infine l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, per i registri e i libri contabili tenuti con sistemi informatici, deve essere ricondotta nell’ambito di applicazione del D.M. 17 giugno 2014 e, pertanto, deve avvenire con modalità telematica mediante modello F24.

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