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Protocollo anti Covid

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Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1,
numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle
attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.


Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di
lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in
particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.


Il Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021,
nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le
imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.


Si evidenzia che ha trovato conferma e condivisione il principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio
biologico generico. In questo senso, il contrasto al virus viene attuato attraverso i provvedimenti della pubblica autorità e i
protocolli, escludendo, quindi, la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del relativo documento di
valutazione (DVR).
Nelle premesse del protocollo, in cui viene richiamato l’ultimo DPCM in vigore, ossia quello del 2 marzo 2021, sono stati
integrate/aggiunte/modificate alcune raccomandazioni, di seguito elencate:

  • il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi
    dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
    luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato dPCM 2 marzo 2021;
  • che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio
    domicilio o in modalità a distanza;
  • che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione
    delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del
    Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
    COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di
    regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
    , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo
    condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
    logistica sottoscritto il 20 marzo 2020
    ;
  • assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di
    contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva
    l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.

Nel seguito del Protocollo si rilevano, oltre ad alcune migliorie redazionali, importanti modifiche:


MODALITÀ’ DI INGRESSO IN AZIENDA

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa
vigente
(circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi
oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o
antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario
.
È stato inserito che, qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità
sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore
di lavoro fornirà la massima collaborazione,
anche attraverso il medico competente, ove presente.

MODALITÀ’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento,
in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio
(distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle
pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il
committente,
per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi
utili all’individuazione di eventuali contatti stretti,
nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali.


PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni e di svago,
in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è
fondamentale;
tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo
razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo
decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque
obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore
.
Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal
DPCM 2 marzo 2021.
Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei
rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.


ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI
LIVELLI PRODUTTIVI)
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il
RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento
epidemiologico delle sedi di destinazione
.
È stata modificata la precedente formulazione, eliminando ogni riferimento al divieto di effettuarne in Italia e all’estero.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza,
nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno
essere garantiti il distanziamento interpersonale,
l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di
livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe
previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021,
gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda
stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di
protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio,
nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza
con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i
lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Si rileva che è stata eliminata la previsione che consentiva, in caso di mancato completamento dell’aggiornamento della
formazione professionale e/o abilitante per i ruoli/funzioni di sicurezza, entro i termini previsti, di continuare a svolgere lo specifico
ruolo/funzione.


GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19,
anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.


Per quanto riguarda il punto SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS ha subito numerose modifiche, pertanto si riporta integralmente il nuovo testo.


SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute
(cd. decalogo).
La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a
condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e
secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento
epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con
la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle
misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori
fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza
.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria,
potrà suggerire
l’adozione di strategie di testing/screening
qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute
dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella
circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.
Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti”
di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute
del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione
individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di
riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC
effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni
(visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta
giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità –
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia
.

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