Liquidata dall’Inps l’indennità Covid una tantum
L’Inps ha provveduto centralmente alla liquidazione dell’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), rinnovata dall’art. 10, comma 1 , del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41). Lo ha reso noto lo stesso Istituto previdenziale con il Messaggio n. 1452 dell’8 aprile 2021 .
L’Inps ricorda che le categorie di lavoratori interessate, ai sensi del citato art. 10,comma 1 , del D.L. n. 41/2021 sono le seguenti:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Si ricorda inoltre che l’Inps, con il Messaggio 25 marzo 2021, n. 1275, ha altresì precisato che per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro, prevista dall’art. 10, commi 2 , 3 , 5 e 6 , a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.