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Stabilite dalle Entrate le modalità di ripresa della notifica degli accertamenti

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L’art. 157 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), ha previsto che:

  1. gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo indicato dal comma 1 del medesimo art. 157, ovvero tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;
  2. gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2 della norma, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo indicato dal comma 2-bis dell’art. 157, ovvero tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;
  3. per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l’emissione dell’atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe di cui sopra.

Al riguardo, ieri è stato emanato il Provvedimento direttoriale 6 aprile 2021, n. 88314/2021 , con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, anche alla luce dell’art. 5 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), al fine di fornire indicazioni agli uffici per la ripresa delle attività, in modo da distribuire le attività in un arco temporale più ampio e rendere più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

In particolare, con il Provvedimento in esame si dispone quanto segue:

  1. gli atti di cui al comma 1 del richiamato art. 157 sono notificati in modalità possibilmente uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione; al riguardo gli uffici terranno conto dei carichi di lavoro assegnati, attese le risorse umane a disposizione;
  2. in fase di pianificazione delle attività, gli uffici terranno conto anche degli effetti sui soggetti di cui si avvarranno per la notifica degli atti (messi, operatori postali) in modo da evitare per quanto possibile agli stessi incrementi significativi dei carichi di lavoro;
  3. è fatta salva la deroga nei casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

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