Iva al 10% sui collettori di adduzione dell’impianto fognario
I collettori di adduzione costruiti ex novo possono essere considerati opere inerenti alle opere di urbanizzazione (fognature) e pertanto essere assoggettati ad Iva con l’aliquota del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 6 aprile 2021, n. 229.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Fisco, in particolare, si trattava di un intervento consistente nella “realizzazione del collettore fognario dal depuratore X al depuratore Y”, che richiedeva la costruzione ex novo di un collegamento tra impianti di depurazione già esistenti, al fine di convogliare ad un unico, efficiente impianto di depurazione i reflui attualmente trattati in una determinata area. Per l’Agenzia, quindi, i nuovi “collettori di adduzione” possono essere considerati alla stregua di “articolazioni” dell’impianto fognario.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- si sensi del n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, sono soggette all’aliquota Iva del 10 per cento le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies della medesima Tabella;
- tra le opere contemplate nel richiamato n. 127-quinquies rientrano anche quelle di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n. 685;
- tra le opere di urbanizzazione di cui al n.127-quinquies sono comprese le “fognature”, nonché gli “impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione”.