Energia elettrica e gas, sufficiente la dichiarazione cartacea
Fermo restando il termine del 31 marzo di cui all’art. 26, commi 13 e 14, all’art. 53, comma 8, e all’art. 53-bis del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale nei settori del gas naturale e dell’energia elettrica possono assolvere tale adempimento, in presenza di difficoltà operative nell’utilizzo della Nuova Piattaforma di Accoglienza, mediante trasmissione via pec della dichiarazione in forma cartacea al competente Ufficio locale: lo ha disposto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione Direttoriale 29 marzo 2021, n. 93814/RU.
Anche nella situazione descritta, peraltro, occorrerà procedere all’invio telematico della dichiarazione, mediante la citata Piattaforma, entro il 15 aprile 2021; in mancanza di tale adempimento, si applicherà la sanzione prevista dall’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, fermo restando che da tale condotta non derivi evasione o tentativo di evasione d’imposta.
La Determinazione Direttoriale in esame specifica infine che resta immutato l’obbligo di effettuare i versamenti dell’accisa alle scadenze previste dal D.Lgs. 504/1995.