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Va tassato l’indennizzo al lavoratore finalizzato a compensare la mancata percezione di redditi di lavoro

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Con la Risposta all’istanza di interpello 29 marzo 2021, n. 222 , l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni o indennizzi:

  1. nei casi in cui l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro o il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, devono essere assoggettate a tassazione (lucro cessante);
  2. se invece il risarcimento è finalizzato ad indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (danno emergente), ed abbia la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non viene assoggettata a tassazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 maggio 2002, n. 155/E).

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuir, “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

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