Soggette ad imposta di registro le sentenze di rigetto
Le sentenze di rigetto, trattandosi di pronunce di merito, devono essere assoggettate ad imposta di registro, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 25 marzo 2021, n. 211 .
Al riguardo è stato inoltre precisato che il rigetto dell’opposizione può seguire a fatti di merito o processuali:
- il provvedimento di rigetto per ragioni di merito dev’essere registrato in temine fisso, ai sensi del combinato disposto 37 del D.P.R. n. 131/1986 e 8 della Tariffa allegata al medesimo provvedimento;
- il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, come i provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non va assoggettato alle formalità della registrazione.
Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, sono soggetti all’imposta di registro “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.
L’art. 8 della Tariffa allegata al medesimo decreto elenca tassativamente gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso e indica, per ciascuna fattispecie, la misura dell’imposta dovuta.