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Soggette ad imposta di registro le sentenze di rigetto

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Le sentenze di rigetto, trattandosi di pronunce di merito, devono essere assoggettate ad imposta di registro, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 25 marzo 2021, n. 211 .

Al riguardo è stato inoltre precisato che il rigetto dell’opposizione può seguire a fatti di merito o processuali:

  1. il provvedimento di rigetto per ragioni di merito dev’essere registrato in temine fisso, ai sensi del combinato disposto 37 del D.P.R. n. 131/1986 e 8 della Tariffa allegata al medesimo provvedimento;
  2. il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, come i provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non va assoggettato alle formalità della registrazione.

Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, sono soggetti all’imposta di registro “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.

L’art. 8 della Tariffa allegata al medesimo decreto elenca tassativamente gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso e indica, per ciascuna fattispecie, la misura dell’imposta dovuta.

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