Inapplicabile alle imprese sociali l’art. 71, comma 1, del Codice del Terzo Settore
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), le sedi degli enti del Terzo Settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 , e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Al riguardo, con la Nota 22 marzo 2021, n. 3959, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che tale disposizione non è applicabile alle imprese sociali. Per le cooperative sociali (imprese sociali di diritto ma con una disciplina ad hoc) sono invece fatte salve le eventuali disposizioni di maggior favore, se esistenti.
Si ricorda che, con il D.M. 15 settembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva disciplinato le modalità di iscrizione e di cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), nonché le modalità di deposito degli atti nel Registro stesso, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del medesimo. Il decreto contiene anche tre allegati tecnici relativi alla piattaforma informatica del Runts (Allegato A), alla compilazione delle istanze (Allegato B) e alla trasmigrazione degli enti del Runts (Allegato C). Gli allegati B e C comprendono due appendici ciascuno, in formato excel, che rappresentano esclusivamente il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del Runts e non sono di immediato utilizzo da parte degli enti. Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.