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Qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) incompatibile con quella di impresa sociale

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La qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) è incompatibile con quella di impresa sociale: lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo economico con il Parere 23 marzo 2021, n. 84932 , pubblicato ieri.

Di conseguenza, l’eventuale acquisizione della qualifica di impresa sociale dovrà avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. le start-up a vocazione sociale (SIAVS) sono previste dall’art. 25, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (decreto “Crescita 2.0”);
  2. con il Parere 20 maggio 2016, n. 141336 , il Mise chiarì che la disciplina dettata per SIAVS è la stessa riservata alle start-up innovative ordinarie, seppur con due eccezioni:
    a. l’oggetto sociale – indicato all’art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 (imprese sociali);
    b. la necessità di redigere anche il “documento di impatto sociale”.

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