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Dta: quantificazione in via extracontabile delle attività per imposte anticipate non iscritte in bilancio

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Ai sensi dell’art. 44-bis del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), come modificato dall’art. 72, comma 1-ter, del “decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), qualora una società abbia ceduto a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

  1. perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 del Tuir alla data della cessione;
  2. importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 18 marzo 2021, n. 193, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. nonostante la norma menzioni espressamente le “società”, si ritiene che rientrino nell’ambito applicativo della stessa anche gli enti commerciali, i quali ai fini fiscali sono equiparati alle società di capitali. Pertanto la misura in esame si applica anche ai confidi, che sono considerati enti commerciali (Risoluzione 2 luglio 2013, n. 43/E);
  2. le attività per imposte anticipate possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio; a tal fine, il contribuente è tenuto a quantificare in via extracontabile l’ammontare di imposte anticipate virtualmente iscrivibili.

Si ricorda che, con la Risoluzione 18 novembre 2020, n. 71/E, era stato ridenominato il codice tributo “6834” (istituito con la Risoluzione 24 maggio 2011, n. 57/E), da utilizzare ai fini della compensazione.

Sull’argomento si richiama infine la Risposta all’istanza di interpello 31 dicembre 2020, n. 641.

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