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Tax credit R&S, dal 2020 escluse le attività svolte da commissionari residenti sulla base di contratti con soggetti esteri

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A partire dal 1° gennaio 2020 sono escluse dall’ambito di applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo le spese sostenute per le attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 17 marzo 2021, n. 187.

Nel documento si sottolinea infatti che la nuova disciplina – applicabile dal 2020 – introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), non contiene alcuna disposizione che regoli, ai fini del credito d’imposta in esame, le attività di ricerca svolte dal commissionario residente per conto di committenti non residenti.

A tal fine è utile richiamare anche la relazione tecnica alla citata legge di Bilancio 2020, laddove si precisa che “a legislazione vigente, il credito d’imposta R&S (…) assicura ai contribuenti la possibilità di fruire dell’agevolazione per le spese in R&S commissionate dall’estero (Inward BERD). La nuova formulazione del credito di imposta esclude invece tali spese”.

Si ricorda infine che l’art. 1, comma 1064, della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’incremento dal 12 al 20% del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, nonché l’aumento da 3 a 4 milioni di euro dell’ammontare massimo di beneficio spettante. Viene inoltre previsto:

  1. l’incremento dal 6 al 10% del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica e l’aumento da 1,5 a 2 milioni dell’ammontare massimo del beneficio spettante;
  2. l’incremento dal 10 al 15% del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e l’aumento da 1,5 a 2 milioni dell’ammontare massimo del credito d’imposta spettante.

È stato infine introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica.

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