Dalle Entrate chiarimenti sull’applicabilità dell’imposta di registro sulle convenzioni stipulate con enti pubblici
Ai sensi dell’art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, tra l’altro, per gli “Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni”.
La norma citata, quindi, esclude l’obbligo della registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 16 marzo 2021, n. 183 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’espressione “gestione dei loro patrimoni” riguarda indistintamente tutti gli atti che ineriscono alla cura, all’amministrazione del patrimonio.
Con quest’ultimo termine deve intendersi tutto il complesso di beni sia demaniali che patrimoniali. Pertanto, gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull’imposta di registro, a prescindere dal soggetto, pubblico o privato, con cui l’ente pubblico stipula la convenzione.