Imposta sulle assicurazioni: acconto non dovuto dalla conferente che non eserciterà più attività assicurativa
Con le Risposte alle istanze di interpello 16 marzo 2021, nn. 178 e181 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito risultante dalla denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, presentata dalla società conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi, può essere trasferito alla conferitaria senza le formalità indicate dagli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e da questa incluso nella propria denuncia annuale e utilizzato, sempreché non sia già stato speso dalla stessa conferente; pertanto la società conferitaria potrà scomputare tale credito dai versamenti dell’imposta sui premi.
L’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021 (che doveva essere versato entro il 16 novembre 2020), non era dovuto dalla conferente, la quale non eserciterà più alcuna attività assicurativa in Italia in riferimento a quell’anno e, conseguentemente, non riscuoterà alcun premio assicurativo.
Tale soluzione – ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate – è conforme al principio secondo cui la debenza dell’acconto è da considerare “intrinsecamente legata alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all’anno d’imposta per il quale il versamento dell’acconto viene effettuato”.
Pertanto l’acconto dovuto, e non versato dalla società conferente, dev’essere versato dalla società conferitaria che, per effetto di tale operazione straordinaria acquisisce, con effetto successorio, anche i contratti di assicurazione, i cui premi costituiscono il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni.
Si ricorda infine che con le Risposte 13 novembre 2020, n. 547 e n. 548 , l’Agenzia ha chiarito che tale regola si applica anche qualora la conferente svolga attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento.
Ai fini del perfezionamento del trasferimento in esame, peraltro, le parti sono tenute a notificare un’apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 14723/2013.
In tale comunicazione devono essere indicati:
- i crediti oggetto di trasferimento;
- gli estremi identificativi dei versamenti effettuati;
- i rispettivi importi;
- le modalità di trasferimento a favore della società conferitaria.