Premi di risultato, agevolati anche i contratti stipulati con le articolazioni territoriali di sindacati esterni all’azienda
L’art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) prevede un regime di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10%, dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il D.M. 25 marzo 2016.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 16 marzo 2021, n. 176 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta sostitutiva in esame può essere applicata anche sulle somme da erogare ai dipendenti a titolo di premio di risultato,corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda.
A tal fine:
- il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati;
- una volta effettuata la comunicazione e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione, l’azienda dovrà depositare, attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il contratto unitamente alla dichiarazione di conformità di cui all’art. 5 del richiamato D.M. 25 marzo 2016 (Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E).