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Tax credit locazioni anche per gli enti pubblici

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L’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto un credito d’imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Per effetto del quarto comma della medesima norma, il credito d’imposta in esame spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Pertanto, come chiarito dall’Amministrazione fiscale, possono fruire del credito d’imposta in esame gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per il “canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale” (Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E e Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 68/E).

E ciò anche nel caso in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 10 marzo 2021, n. 169 , l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta in esame a prescindere dalla qualifica di ente pubblico o privato: il richiamato art. 28 del decreto “Rilancio”, infatti, non opera alcun riferimento alla natura pubblica o privata degli enti non commerciali.

Di conseguenza, l’agevolazione spetta anche all’ente pubblico nazionale non economico. Si ricorda che con la Risposta 8 marzo 2021, n. 160 , era stato precisato che per gli enti non commerciali che svolgono solo occasionalmente attività commerciale e che pertanto non dispongono di partita Iva, il credito d’imposta va determinato sull’importo dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto in tal caso l’imposta rappresenta per l’ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.

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