Ecotassa dovuta anche per le vetture immatricolate all’estero
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L’ecotassa è dovuta anche per le vetture acquistate all’estero dove furono immatricolate: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 marzo 2021, n. 166.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 1 comma 1042, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), chiunque acquisti, anche in leasing, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km;
- per effetto del successivo comma 1042-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell’imposta in esame dev’essere effettuato secondo le classi e gli importi indicati nella relativa tabella;
- ai sensi del comma 1043 della medesima legge, l”imposta è dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
- anche alla luce dei chiarimenti forniti con la Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E, e con la Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, si ritiene che il presupposto dell’ecotassa coincida con l’acquisito e l’immatricolazione, nel citato periodo di riferimento, di un veicolo di categoria M1, mentre non si applica nei confronti di un veicolo di categoria M1 che, alla data del 1° marzo 2019, già circolava sul territorio nazionale in quanto già immatricolato;
- con la richiamata Risoluzione n. 32/E/2019, l’Agenzia delle Entrate chiarì che i veicoli ad uso speciale – quali ad esempio i camper, le ambulanze e i veicoli con accesso per sedia a rotelle – sono esclusi dal tributo in esame.
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