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Superbonus, per i fabbricati “collabenti” (F/2) non va presentato l’A.P.E. iniziale

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È possibile usufruire del Superbonus in relazione alle seguenti tipologie di intervento effettuate su un fabbricato collabente (categoria F/2):

  1. realizzazione di un cappotto termico, utilizzando mattoni termici portanti e/o un cappotto interno;
  2. installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante;
  3. installazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici.

Ciò semprechè l’intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici e di efficienza energetica rientranti nel Superbonus: lo ha precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 8 marzo 2021, n. 161 .

Nell’occasione è stato inoltre chiarito che sentita l’Enea, per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) dev’essere anche dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tal caso il contribuente è esonerato dal produrre l’A.P.E. (attestato di prestazione energetica) iniziale.

Si ricorda che la possibilità di usufruire del Superbonus per gli “edifici collabenti” era stata affermata anche con le Risposte 22 febbraio 2021, n. 121 e 7 gennaio 2021, n. 17 .

Quest’ultimo documento, in particolare, richiamava un passaggio della Circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, laddove si chiarì – con specifico riferimento alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 – che tali misure spettano anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati su immobili classificati nella richiamata categoria catastale F/2 in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, essendo manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

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