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Tax credit locazioni, per gli enti non commerciali senza partita Iva rileva l’importo dell’affitto al lordo dell’Iva

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L’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto un credito d’imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Per effetto del quarto comma della medesima norma, il credito d’imposta in esame spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Pertanto, come chiarito dall’Amministrazione fiscale, possono fruire del credito d’imposta in esame gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per il “canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”. E ciò anche nel caso in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 8 marzo 2021, n. 160, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per gli enti non commerciali che svolgono solo occasionalmente attività commerciale e che pertanto non dispongono di partita Iva, il credito d’imposta va determinato sull’importo dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto in tal caso l’imposta rappresenta per l’ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.

Si ricorda inoltre che l’art. 8 del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020 in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all’Allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge.

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