Patent Box, l’opzione OD può coesistere con la procedura ordinaria PB
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Nell’ambito della disciplina dettata per il Patent Box, la procedura di autoliquidazione disciplinata dall’art. 4 del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) – cosiddetta “opzione OD” – può coesistere con la procedura ordinaria PB, purché esse si riferiscano a diverse opzioni (cioè a diversi beni immateriali tra loro non complementari). Il contribuente, pertanto, può scegliere il regime di determinazione del reddito agevolabile per ciascun bene immateriale o gruppo di beni immateriali legati da vincolo di complementarietà: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 marzo 2021, n. 153.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi del richiamato art. 4 del D.L. 34/2019, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° maggio 2019, i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il Patent Box possono scegliere – in alternativa alla procedura delineata dall’art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie attraverso idonea documentazione;
- attraverso il Provvedimento direttoriale 30 luglio 2019, n. 658445/2019, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le norme attuative del citato art. 4; in particolare, è prevista la possibilità, per coloro che abbiano una procedura di Patent Box in corso, riferibile ad esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del medesimo decreto, di fruire del regime di autoliquidazione di cui al menzionato art. 4 anche per tali periodi, purché non sia stato concluso il relativo accordo;
- per poter accedere all’autoliquidazione per periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019, è richiesta la sussistenza di una procedura di Patent Box pendente.
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