Rilevanti ai fini Iva le operazioni tra casa madre e stabile organizzazione se una delle due fa parte di un Gruppo Iva
Ai sensi dell’art. 70-quinquies, comma 4-quinquies, del D.P.R. 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva, costituito in un altro Stato Ue, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata in Italia, si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
Tale norma recepisce la sentenza della Corte di Giustizia Ue 17 settembre 2014, causa C-7/13 (cosiddetta “sentenza Skandia”), con la quale fu precisato che la partecipazione a un nuovo e distinto soggetto passivo d’imposta, quale il Gruppo Iva, scinde il legame di unitarietà e dipendenza tra casa madre e stabile organizzazione, con la conseguente rilevanza fiscale dei relativi rapporti interni. Di conseguenza, i servizi resi dalla casa madre alla propria stabile organizzazione devono considerarsi rilevanti ai fini Iva quando la succursale estera è parte di un Gruppo Iva. La partecipazione della branch al Gruppo Iva, infatti, recide il nesso di unitarietà (giuridica) e dipendenza (economica) che intercorre con la casa madre in quanto le prestazioni devono considerarsi effettuate nei confronti non più della stabile organizzazione in regime di neutralità fiscale, ma del Gruppo medesimo, quale autonomo e distinto soggetto passivo d’imposta.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 3 marzo 2021, n. 143, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini Iva, devono considerarsi rilevanti le operazioni intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione quando una delle due entità è membro di un Gruppo Iva.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 70-quater del D.P.R. 633/1972, il Gruppo Iva viene costituito per effetto di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all’art. 70-ter del medesimo decreto.