Interessi sui finanziamenti, per l’esclusione dalla ritenuta l’investitore estero dev’essere “white list”
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Ai sensi dell’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la ritenuta di cui al precedente quinto comma non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati Ue, alle condizioni precisate dalla norma.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- come chiarito nella Risoluzione 12 agosto 2019, n. 76/E, l’esclusione della ritenuta opera nel rispetto della normativa bancaria nazionale disciplinante la riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico;
- ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2 aprile 2015, n. 53, l’attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità. Non configurano operatività nei confronti del pubblico tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, ad eccezione dell’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;
- ora, con la Risposta all’istanza di interpello 24 febbraio 2021, n. 125, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter beneficiare dell’esclusione dalla ritenuta, gli interessi devono riferirsi a finanziamenti, a medio e lungo termine, erogati da talune tipologie di soggetti esteri tra i quali gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti;
- a tal fine, per “investitore istituzionale estero” si intende l’ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi (Circolare 1° marzo 2002, n. 23/E );
- è stato ulteriormente chiarito che in tale contesto la “vigilanza” dev’essere verificata indifferentemente con riferimento al soggetto investitore o al soggetto incaricato della gestione, a seconda del modello di vigilanza prudenziale adottato nel Paese in cui l’organismo è istituito (Circolari 15 febbraio 2012, n. 2/E, e 4 giugno 2013, n. 19/E);
- inoltre, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori “white list”, di cui al D.M. 4 settembre 1996.
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