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Stabilite le percentuali di compensazione per la legna da ardere e il legno squadrato

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Si applicano, dal 1° gennaio 2020, le percentuali di compensazione previste, per alcune tipologie di legna, dal D.M. 5 febbraio 2021.

In particolare, il provvedimento stabilisce le seguenti misure (di cui all’art. 34 del D.P.R. 633/72):

  1. prodotti di cui al numero 43) della Tabella A, D.P.R. 633/72, “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura” (v.d. 44.01): 6,4 per cento;
  2. prodotti di cui al numero 45) della Tabella A, D.P.R. 633/72, “legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale” (v.d. 44.04): 6,4 per cento.

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