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Erario e Inps, per l’insinuazione al passivo sono sufficienti l’estratto di ruolo e l’avviso di addebito

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Con l’ordinanza interlocutoria 19 febbraio 2021, n. 4540, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione se, ai fini dell’insinuazione allo stato passivo dei crediti di natura tributaria e previdenziale, l’avviso di accertamento esecutivo e l’avviso di addebito, emessi rispettivamente dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps, sostituiscano la cartella di pagamento notificata al contribuente. In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato quanto segue:

  1. relativamente ai crediti tributari, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2020, n. 78 , convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, il ruolo è stato sostituito dall’avviso di accertamento esecutivo. Ai sensi dell’art. 29 , lettera g), del medesimo provvedimento, “ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione”. Pertanto è stato affermato che il disposto dell’art. 87 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sull’ammissione al passivo dei crediti tributari – che menziona le somme “iscritte a ruolo” – vada automaticamente riferito alle somme “affidate agli agenti della riscossione” (Cass. n. 2656/2018);
  2. con riferimento ai crediti dell’Inps, l’art. 30 del richiamato D.L. 78/2010 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la disciplina della riscossione, stabilendo che il recupero delle somme dovute è effettuato mediante la notifica al debitore di un avviso di addebito emesso dallo stesso Istituto, da consegnarsi all’agente della riscossione, attribuendo al medesimo una funzione sostitutiva del ruolo e della cartella di pagamento, nonché efficacia di titolo esecutivo.

Dalle considerazioni che precedono – ha precisato la Suprema Corte – si può ritenere che rimane inalterata la regola (di cui all’art. 87, comma 2, del D.P.R. 602/73) secondo cui, per l’ammissione al passivo fallimentare, è sufficiente che il credito sia documentato attraverso un estratto di ruolo. Di conseguenza, la notificazione – seppur da essa dipenda l’idoneità dell’avviso a costituire titolo per l’esecuzione forzata – non assumerebbe rilievo, ai fini dell’istanza di insinuazione al passivo. Quest’ultima può infatti essere proposta sulla base del ruolo e pertanto può trovare fondamento anche nell’avviso di addebito che ha la stessa funzione (in questo senso si segnalano Cass. nn. 24589/2019, 12317/2018 e 20054/2018).

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