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Superbonus per la demolizione e ricostruzione dell’immobile F/2 composto da due unità immobiliari

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È possibile fruire del Superbonus anche qualora l’intervento di demolizione e ricostruzione sia realizzato su immobili accatastati F/2 (“edifici collabenti”), che solo al termine dei lavori diventeranno edifici residenziali, sempreché tali interventi rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001, e che tale circostanza risulti dal titolo amministrativo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 22 febbraio 2021, n. 121.

Nel documento è stato inoltre affermato che:

  1. gli interventi ammessi al sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili. Pertanto, nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96.000 euro;
  2. anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Pertanto, il Superbonus si applica ad esempio nel limite complessivo di spesa previsto (nella situazione in esame, 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione.

La possibilità di usufruire del Superbonus per gli “edifici collabenti” era stata affermata anche con la Risposta 7 gennaio 2021, n. 17, che a tal fine richiamava un passaggio della Circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, laddove si chiarì – con specifico riferimento alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 – che tali misure spettano anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati su immobili classificati nella richiamata categoria catastale F/2 in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, essendo manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

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