La startup può essere anche incubatore
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“Si deve ritenere pacifico che una startup sia anche incubatore”. Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo economico con la Nota 18 febbraio 2021, n. 45951 .
La norma, invero, dispone che per le start-up innovative e per gli incubatori certificati, le Camere di Commercio istituiscono un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (di cui all’art. 2188 del codice civile), a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina di favore prevista per tali tipologie di soggetti. In sostanza – ha affermato il Mise – non esistono due sezioni (una per le startup e una per gli incubatori), ma un’unica sezione.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- per effetto dell’art. 106 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 23 aprile 2020, n. 24 ), tutte le startup e le Pmi innovative avevano la possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 l’attestazione di mantenimento dei requisiti prescritti dalla normativa; in linea di principio, il decorso di tale termine comporta la cancellazione dalle rispettive sezioni speciali del Registro delle imprese
- tuttavia, l’art. 25, comma 16 , del D.L. n. 179/2012 (per le startup) e l’art. 4, comma 7, del D.L. n. 3/2015 (per le Pmi innovative) – modificati dal D.L. 76/2020 – prevedono che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, la start-up innovativa, l’incubatore certificato e la Pmi innovativa siano cancellati dalla sezione speciale, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell’art. 2189, comma 3, del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria;
- alla luce di quanto precede, con la Circolare 10 settembre 2020, n. 1/V – prot. n. 207599 , il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che, fino al momento in cui le Camere di Commercio non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro 60 giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo dell’attestazione.
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