Il pagamento dell’indennità di occupazione permette di accedere al tax credit affitti anche con la concessione scaduta
L’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto un credito d’imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L’art. 8 del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020 in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all’Allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 18 febbraio 2021, n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che può usufruire del credito d’imposta in esame anche la società che esercita l’attività in alcuni locali di proprietà del Comune sulla base di una concessione scaduta nel 2016, nel caso in cui, per motivi non attinenti alla volontà della società stessa, la concessione non sia stata rinnovata pur perdurando l’occupazione dei locali in cui è svolta l’attività commerciale e le indennità provvisorie per il 2020 siano state pagate.