Esenti gli interessi sui buoni postali fruttiferi, percepiti da soggetti residenti in Stati white list
Gli interessi e gli altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi (collocati da Poste Italiane Spa per conto dell’emittente Cassa Depositi e Prestiti Spa) sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 15 febbraio 2021, n. 109.
Nel documento si ricorda tra l’altro che l’art. 6, comma 1, primo periodo, del medesimo D.Lgs. 239/1996 prevede il regime di esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, vale a dire in Stati inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996 (white list).
Ricorda tuttavia l’Agenzia che il D.M. 23 dicembre 1998, n. 511, con il quale è stato adottato il regolamento recante modalità applicative dell’imposta sostitutiva sui proventi dei buoni postali di risparmio, ha disposto che:
- il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall’emissione del titolo;
- al buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale.
Pertanto, viene precisato, “qualora nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all’esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l’attestazione è acquisita antecedentemente al verificarsi del mutamento”.