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Whistleblowing, dal Cndcec alcuni spunti operativi per i professionisti

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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato un documento contenente una serie di indicazioni operative in materia di whistleblowing.

Lo studio – predisposto tenendo conto anche delle osservazioni e dei contributi di ABI (Associazione bancaria italiana), AITRA (Associazione italiana trasparenza e anticorruzione) e AODV 231 (Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001) – analizza le differenze della disciplina in ambito pubblico e privato e gli aspetti che impattano sulle attività di controllo svolte dai professionisti.

Partendo da un riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing, nonché sulla sua integrazione, nel nostro ordinamento, con altre normative di settore, come quella bancaria, finanziaria, assicurativa, antiriciclaggio ed altre, lo studio pone particolare attenzione sulle similitudini e sulle differenze che la stessa disciplina del whistleblowing presenta in ambito pubblico e privato. In particolare, sono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione della corruzione e l’organismo di vigilanza, attività di controllo che, sia nel pubblico che nel privato, riguardano direttamente l’attività professionale dei commercialisti. Questi ultimi sono coinvolti, altresì, in qualità di consulenti di società ed enti del settore pubblico e privato nelle attività di adeguamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Le fonti normative riguardanti l’argomento sono le seguenti:

  1. la Convenzione Civile sulla Corruzione del Consiglio d’Europa del 4 novembre 1999, ratificata in Italia dalla Legge n. 112/2012;
  2. la Convenzione ONU contro la corruzione del 30 ottobre 2003, ratificata dalla Legge 116/2009 ;
  3. per quanto attiene alla normativa nazionale, per il settore pubblico si segnalano:
    a. la Legge 190/2012 (cosiddetta legge “Anticorruzione”), che ha modificato il D.Lgs. 165/2001 introducendo l’art. 54-bis , rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;
    b. la Legge 179/2017 , che ha esteso la normativa del whistleblowing e la relativa tutela anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere a favore della Pubblica Amministrazione;
  4. relativamente al settore privato, rilevano innanzitutto:
    a. l’art. 2 della richiamata Legge 179/2017, che ha aggiunto i commi 2-bis2-ter 2-quater nell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Al riguardo, peraltro, il documento dei commercialisti sottolinea come tale impostazione finisca di fatto per limitare l’applicazione della norma in questione solo agli enti dotati di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, escludendo sostanzialmente gli altri;
    b. l’art. 3 della Legge 179/2017, che introduce una disciplina di coordinamento tra il whistleblowing e la normativa relativa all’obbligo di segreto d’ufficio, professionale, scientifico, industriale e aziendale.

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