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Patent Box, principio di cassa per determinare la quota di Irap deducibile dall’Ires

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Le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da Patent Box, per gli anni d’imposta 2015 e 2016, possono essere indicate nelle dichiarazioni integrative, ai fini Irpef/Ires ed Irap, relative al periodo d’imposta 2016, sempreché non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Le variazioni in diminuzione sconteranno le aliquote Irpef/Ires ed Irap vigenti per l’anno d’imposta 2016: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 10 febbraio 2021, n. 9/E, in linea con la Circolare 7 aprile 2016, n. 11/E.

Con il medesimo documento di prassi, inoltre, sono stati forniti chiarimenti in merito agli effetti derivanti dalla fruizione del Patent Box sull’ammontare della deduzione forfettaria dell’Irap ai fini dell’Ires, nei periodi di validità dell’accordo. In particolare:

  1. ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ammesso in deduzione ai sensi dell’art. 99 del Tuir un importo pari al 10% dell’Irap forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
  2. in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa Irap a favore a seguito della sottoscrizione di un accordo di ruling da Patent Box, si determina in capo al contribuente l’obbligo di ridurre la deduzione forfettaria dell’Irap ai fini Ires;
  3. al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la norma ha assunto il principio di cassa quale criterio cardine per determinare la quota di Irap deducibile dalla base imponibile Ires (in tal senso si richiamano anche le Circolari nn. 16/E/2009 e 8/E/2013). Per l’Agenzia, il principio di cassa, da adottare in materia di deduzione forfettaria dell’Irap ai fini dell’Ires, dev’essere applicato anche nel caso in cui l’Irap dovuta per un determinato anno d’imposta venga poi rettificata “a favore”.

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