Contributi per la creazione di videogiochi
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che – in attuazione dell’art. 38, comma 12, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – stabilisce le modalità di concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per l’intrattenimento digitale.
Possono usufruire delle agevolazioni in commento le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- svolgono in via prevalente l’attività di “Edizione di software” o “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”;
- hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
- sono soggette a tassazione in Italia;
- hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro;
- sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis.
Sono ammessi i progetti che prevedono, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, la realizzazione di un prototipo destinato alla distribuzione commerciale. A tal fine, i progetti devono:
- essere realizzati dai soggetti di cui sopra, presso la propria sede operativa ubicata in Italia;
- prevedere, ciascuno, la realizzazione di un singolo prototipo;
- prevedere costi ammissibili complessivamente non inferiori a 20.000 euro;
- essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa/costo ammissibile;
- essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa/costo ammissibile alle agevolazioni.
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